Agevolazione Prima Casa: Mancato stabilimento della residenza per causa di forza maggiore
15 Giugno, 2008Tags:agenzia delle entrate, agevolazioni, inter
Il mancato stabilimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la decadenza delle agevolazione previste per l’acquisto della prima casa, qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile.
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 140/E dello scorso 10 aprile a seguito di una richiesta di interpello presentata da un contribuente che, avendo acquistato un immobile ad uso abitativo di nuova costruzione avvalendosi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, del regime agevolativo prima casa, non aveva potuto trasferire la propria residenza a causa dell’inagibilità dello stesso immobile casusata da abbondanti infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto documentate, fra l’altro, da un verbale della Polizia Municipale.
La risoluzione 140/E dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa non è più previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale (come indicato anche nella Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E), ma, considerata la rilevanza sociale che riveste la casa di abitazione di proprietà, solo quello di stabilire la propria residenza, anche in un altro immobile, purché quest’ultimo sia ubicato nello stesso comune dove si trova quello acquistato con l’agevolazione prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che Ricorre il caso della forza maggiore - come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.”
Fonte: Donnegeometra
(Fonte: Immobiliare Blog)
Tags: In Italia, Internet, Economia, Ambiente, Auto
Vietato il «cumulo» dei bonus
2 Giugno, 2008Tags:agevolazioni, inter
La detrazione per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi. Ciò significa che nell’ipotesi di interventi che rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico (55%), sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie (36%), il
contribuente dovrà scegliere tra l’uno o l’altro beneficio.
Il principio è stato ripreso dalla Circolare n. 36/E del 31 maggio2007che ha ribadito che «…in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative… …le
agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le
medesimespese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione…». Ovviamente, il divieto di cumulo riguarda gli interventi che l’amministrazione riconosce come”sovrapponibili” enon quelli aventi ambiti oggettivi diversi. In quest’ultimo caso nulla può impedire al contribuente di fruire contemporaneamente delle due agevolazioni.
Fonte: Le novità per la casa
(Fonte: Immobiliare Blog)
Tags: Economia, Spettacolo, Musica, Ambiente, Sport
ICI, come si applica la nuova detrazione per la prima casa
13 Maggio, 2008Tags:agevolazioni
L’ulteriore detrazione Ici dell’1,33 per mille, prevista dalla Finanzairia 2008, va calcolata sull’unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale.
L’unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell’ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L’ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d’imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell’Economia, dipartimento delle Finanze .
Per determinare la somma su cui va calcolato l’1,33 per mille occorre solo fare riferimento al valore catastale di abitazione e pertinenze. Il Dipartimento ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alla «base imponibile di cui all’articolo 5» del Dlgs 504/92, non è possibile estendere l’ulteriore detrazione ad altri immobili. Il contribuente non può utilizzare neppure l’eventuale eccedenza per il pagamento dell’imposta su altri immobili, né può chiedere il rimborso. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni sia superiore all’imposta dovuta, il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento. Se invece l’importo delle detrazioni supera quello dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. Nel caso di trasferimento della residenza durante l’anno, vanno presi a base i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell’ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro per ogni mese di possesso. Il ministero ha precisato che le modalità di calcolo non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell’anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.
(Fonte: Immobiliare Blog)
Tags: calcio, Tv, Ambiente, Gossip, Auto
Riaquisto “prima casa” - Trasferimenti gratuiti senza benefici
13 Maggio, 2008Tags:agevolazioni, agevolazioni prima casa
Risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008
Il bonus per il riacquisto della prima casa spetta solo se l’atto sconta l’imposta di registro o l’Iva. Pertanto, nel caso in cui la riacquisizione avvenga attraverso una donazione che, in seguito alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è soggetta a quest’ultima imposta e non più al Registro, il diritto al credito d’imposta non matura.
Per di più, se il primo immobile “agevolato” è venduto quando ancora non sono trascorsi cinque anni e il riacquisto non avviene a titolo oneroso, i benefici goduti all’epoca decadono.È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 125/E del 3 aprile, con la quale l’Agenzia ha ribaltato la soluzione prospettata dall’istante. In sostanza, il contribuente, proprietario di un’abitazione acquistata usufruendo delle “agevolazioni prima casa”, in vista di ricevere in donazione un immobile da ristrutturare, intende vendere, prima dello scadere dei cinque anni, la casa comprata con i benefici. Ritiene di non incorrere nella decadenza dagli stessi per il fatto che entro un anno dall’alienazione adibirà il nuovo immobile ad abitazione principale. A sostegno della propria soluzione, ricorda che, nonostante la norma che detta le condizioni per non decadere dalle agevolazioni non specifichi a quale titolo debba avvenire il riacquisto, con la circolare 38/2005 l’Agenzia ha puntualizzato che “il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, attribuito dalla legge 448 del 1998, spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un’altra casa di abitazione non di lusso “a qualsiasi titolo” entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito del regime di favore” e, quindi, anche in caso di trasferimento a titolo gratuito.
I tecnici delle Entrate rilevano innanzitutto che condizione fondamentale per ottenere il credito d’imposta è il pagamento del Registro (o dell’Iva) nel momento del secondo acquisto e la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni a cui sono soggetti i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni) esclude questa possibilità. In pratica, se il contribuente dovesse mettere in atto quanto prospettato, perderebbe tutti i benefici goduti per il primo acquisto, con conseguente recupero da parte delle Entrate delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e con l’applicazione della sovrattassa del 30 per cento.
Fonte: www.donnegeometra.it
(Fonte: Immobiliare Blog)
Tags: Cinema, Nel Mondo, Economia, Tempo Libero, Politica
Il fondo sociale affitti
21 Febbraio, 2008Tags:agevolazioni, Inps
Tutti gli inquilini con redditi ridotti con contratti di locazione abitativi regolamentati dalla legge 431/98 (compresi quelli a canone libero o a locazione transitoria, per intendersi), hanno diritto di chiedere i contributi statali previsti dal fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.????
Essi consistono in un contributo annuo fino a 3.098,74 euro (in caso di reddito annuo fino a due pensioni minime Inps e quando il canone ?? pari a almeno il 14% reddito) o a 2.324,06 euro (in caso di reddito annuo non oltre quello per l’assegnazione case popolari, come stabilito dalle norme regionali, e quando il canone ?? pari a almeno il 24% reddito).
Fonte: Il Sole 24 ore
(Fonte: Immobiliare Blog)
Proroga agevolazioni fiscali per ristrutturazioni al 2010.
1 Febbraio, 2008Tags:agevolazioni
In caso di lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, i condomini possono usufruire di una detrazione fiscale dall’Irpef sulle spese sostenute.
La detrazione è pari al 36 per cento delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun anno.
(more…)
(Fonte: Immobiliare Blog)
Nuda proprietà, la vendita non salva le agevolazioni
5 Gennaio, 2008Tags:agenzia delle entrate, agevolazioni, agevolazioni prima casa, nuda proprietà
Chi ha comprato un appartamento con le agevolazioni prima casa e poi, entro cinque anni dall’acquisto, ne aliena la nuda proprietà mantenendo l’usufrutto, decade dalle agevolazioni ottenute in sede di acquisto.
Inoltre, la vendita prima dei cinque anni genera pure la tassazione delle eventuale plusvalenza, a meno che il cedente dimostri di avere adibito l’immobile a propria abitazione. E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 231/E dell’8 agosto 2007.
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